| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
D.M. 05/02/19982. Le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale. 3. Le analisi di cui al comma 2 devono essere effettuate almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni due anni e, comunque, ogni volta che intervengano delle modifiche sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti. Art. 9. - Test di cessione 1. I test di cessione, qualora previsti nell'allegato 1, devono essere eseguiti su un campione ottenuto nella stessa forma fisica prevista nelle condizioni finali d'uso. 2. I test di cessione previsti in allegato 1 devono essere eseguiti secondo le procedure previste in allegato 3 al presente decreto. 3. I test di cessione devono essere effettuati almeno ogni inizio di attività e, successivamente, ogni due anni e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti. Art. 10. - Requisiti soggettivi 1. Ai fini dell'applicazione della procedura semplificata di cui all'art. 33 comma 1 del decreto legislativo 22 febbraio 1997 n. 22, alle attività di recupero disciplinate dal presente decreto, il titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, i soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e gli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della UE ovvero a Stati che concedano il trattamento di reciprocità: a) devono essere cittadini italiani, cittadini di Stati membri della UE oppure cittadini residenti in Italia, di un altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani; b) devono essere domiciliati, residenti ovvero con sede o una stabile organizzazione in Italia; c) devono essere iscritti nel registro delle imprese, ad eccezione delle imprese individuali; d) non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera; e) non devono aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena: 1 - a pena detentiva per reati previsti dalle nonne a tutela dell'ambiente; 2 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, conto la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; 3 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; f) devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza; g) non devono essere sottoposti a misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, e successive modifiche ed integrazioni; h) non devono essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo. Art. 11. - Norme transitorie 1. I valori ed i sistemi di controllo delle emissioni derivanti dalle attività di recupero di rifiuti individuati negli allegati 1 e 2, in esercizio ai sensi dell'art. 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, devono essere adeguati ai limiti ed alle modalità di monitoraggio previsti dai predetti allegati entro sedici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Le attività di recupero dei rifiuti individuati alle voci 6, limitatamente ai poli accoppiati, 7, 9 e 14 dell'allegato 1 al decreto ministeriale 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995 n. 24, in esercizio ai sensi dell'art. 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, devono adeguarsi alle disposizioni fissate alla voce 1, punto 1.1, dell'allegato 2 al presente decreto, entro 3 mesi dall'entrata in vigore dello stesso. Sino a tale data l'esercizio delle predette attività di recupero continua ad essere consentito secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche stabilite dal citato decreto ministeriale 16 gennaio 1995. 3. Ai sensi dell'art. 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme tecniche del decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126, alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994 n. 212, e del decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995 n. 24, che disciplinano le attività di recupero dei rifiuti non pericolosi. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ALLEGATO 1 NORME TECNICHE GENERALI PER IL RECUPERO DI MATERIA DAI RIFIUTI NON PERICOLOSI Suballegato 1 1. RIFIUTI DI CARTA, CARTONE. E PRODOTTI DI CARTA 1.1 Tipologia: rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi. [150101] [150105] [1501061[200101] 1.1.1 Provenienza: attività produttive (industria cartaria, cartotecnica, di trasformazione della carta, tipografie, industrie grafiche, legatorie, produzione di imballaggi) distribuzione di giornali, raccolta differenziata di R.S.U., altre forme di raccolta in appositi contenitori; attività di servizio. 1.1.2 Caratteristiche del rifiuto : rifiuti, costituiti da: fustellati di cartone, refili, refili misti di tipografia, rigatini di edizione, libri bianchi scartonati invenduti, opuscoli colorati invenduti, cartone ondulato, cartone bianco multistrato, con o senza stampa, bianco giornale da periodici, bianco giornale da quotidiani, resa illustrati invenduti, resa quotidiani invenduti; miscela di carte e cartoni di diverse qualità con presenza di materiali non utilizzabili. 1.1.3 Attività di recupero: a) riutilizzo diretto nell'industria cartaria [R3]. b) messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, compattamento in conformità alle seguenti specifiche [R3]: -impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, carta e cartoni coltati, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessili, legno, pergamena vegetale e pergamino nonché altri materiali estranei, max 1% come somma totale; -carta carbone, carta e cartoni cerati e paraffinate, carte bituminate assenti; -formaldeide e fenolo assenti; -PCB + PCT < 25 ppm 1.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: a) carta, cartone e cartoncino nelle forme usualmente commercializzate; b) materie prime secondarie per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche delle norme UNI - EN 643. 1.2 Tipologia: scarti di pannolini e assorbenti [150200]. 1.2.1 Provenienza: attività di produzione. 1.2.2 Caratteristiche del rifiuto: scarti costituiti da fibra di cellulosa, film di polietilene ed ovatta di cellulosa. 1.2.3 Attività di recupero: a) riutilizzo diretto in cartiere R31. b) messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, compattamento in conformità alle seguenti specifiche [R3]: - impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, carta e cartoni collati, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessili, legno, pergamena vegetale e pergamino nonché altri materiali estranei max 1% come somma totale; -carta carbone, carta e cartoni cerati e paraffinate, -carte bituminate assenti; -formaldeide e fenolo assenti; -PCB + PCT < 25 ppm 1.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: a) carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate. b) materie prime secondarie per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche delle norme UNI - EN 643. 2. RIFIUTI DI VETRO IN FORMA NON DISPERSIBILE. 2.1 Tipologia: imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro [170202] [200102] [160208]. 2.1.1 Provenienza: raccolta differenziata in appositi contenitori c/o altre raccolte differenziate; selezione da RSU c/o RAU; attività industriali, artigianali commerciali e di servizi; autodemolizione autorizzate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche e integrazioni. 2.1.2 Caratteristiche del rifiuto : vetro di scarto con l'esclusione dei vetri da tubi raggio - catodici delle lampade a scarica ed altri vetri contaminati da sostanze radioattive e dei contenitori etichettati come pericolosi ai sensi della legge 29 maggio 1974 n. 256, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981 n. 927 e successive modifiche e integrazioni; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230. 2.1.3 Attivita' di recupero: a) recupero diretto nell'industria vetraria [R5]; b) messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria vetraria mediante cernita manuale, vagliatura, frantumazione c/o macinazione, separazione metalli magnetici, asportazione dei materiali leggeri, separazione automatica metalli non magnetici, separazione automatica corpi opachi, per l'ottenimento di rottame di vetro pronto al forno con le seguenti caratteristiche: Pb < 0,3 ppm sull'eluato effettuato in base ai criteri riportati nel D.M, 21/3/73 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze di uso personale" e successive modifiche e integrazioni (Supplemento G.U. n. 104 del 20 aprile 1973); per il rottame di vetro di colore misto pronto al forno: materiale solido costituito da rottame di vetro sodio - calcico con granulometria > 3 mm, ceramica e porcellana < 0,01%, pietre <0,02%, metalli magnetici <0,002%, metalli amagnetici <0,01%, materiali organici <0,1%, altri vetri 0,5%, umidità <3% in peso, frazione sottovaglio (<3 mm) <5%; per il rottame di vetro di colore giallo, mezzo bianco o bianco pronto al forno: materiale solido costituito da rottame di vetro sodico - calcico con granulometria >3 mm, ceramica e porcellana <0,01%, pietre<0,01%, metalli magnetici <0,002%, metalli amagnetici 0,01%, (0,003% per il rottame di vetro trasparente), materiali organici <0,1% , altri vetri <0,5%, (4% per il rottame di vetro trasparente), umidità<3% in peso, frazione sottovaglio (<3 mm) <5%. [R5]; c) messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, riempimenti e colmature, come strato isolante e di appoggio per tubature, condutture e pavimentazioni anche stradali e come materiale di drenaggio, mediante cernita manuale, vagliatura, frantumazione e/o macinazione, separazione metalli magnetici, asportazione dei materiali leggeri, separazione automatica metalli non magnetici, separazione automatica corpi opachi, analisi del contenuto in metalli pesanti, e verifica dei limiti di cui al test di cessione effettuato sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]. 2.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: a) manufatti in vetro; b) materie prime secondarie conformi alle specifiche merceologiche fissate dalle CCIAA di Roma e Milano destinate alla produzione di vetro, carta vetro e materiali abrasivi nelle forme usualmente commercializzate; c) materie prime secondarie per l'edilizia. 2.2 Tipologia: vetro di scarto e frammenti di vetro da ricerca medica e veterinaria [180104]. 2.2.1 Provenienza: raccolta differenziata, effettuata in ambito ospedaliero, di vetri provenienti dalle attività di prevenzione, diagnosi e cura medica, veterinaria e biologica nonché dalle attività di ricerca ad esse connesse, non provenienti da reparti infettivi e dai luoghi di pronto soccorso.
Pagina 2/21 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]
|
|
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|